- gennaio 16, 2025
Inquinanti da impianti di combustione medi: il format per la comunicazione
Pubblicata la decisione di esecuzione (Ue) 2025/57 della commissione, del 15/gennaio 2025
Inquinanti da impianti di combustione medi: il format per la comunicazione dei dati che gli stati membri devono mettere a disposizione ai sensi della direttiva (Ue) 2015/2193 è riportato nella decisione di esecuzione (Ue) 2025/57 della Commissione, del 15 gennaio 2025, pubblicata sulla G.U.U.E. del 16 gennaio 2025
Alla decisione sono allegati dure format:
Nell'allegato I il format per comunicare alla commissione una stima delle emissioni annuae totali di anidride solforosa (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri;
Nell'allegato II quello di comunicare alla commissione informazioni qualitative e quantitative relative all'attuazione delle direttiva (Ue) 2015/2193, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità del funzionamento degli impianti di combustione medi a questa direttiva e su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa
Ambiente e violazioni sanabili: obblighi e procedure
Quando si configurano? Quali fattispecie riguardano? Ci sono analogie con altre procedure estintive? La procedura èstata introdotta dal D.Lgs. n. 103/2024 nell’ambito di una più ampia disciplina volta a incentivare la collaborazione traamministrazione ed attività economiche, premiando i comportamenti virtuosi e prevenendo la commissione di illecitie l’irrogazione di sanzioni. Vediamo quali sono le ricadute in ambito D.Lgs. n. 152/2006
Il decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 ha introdotto, nell’ambito di una più ampia disciplina riguardante lasemplificazione dei controlli sulle attività economiche, una procedura che consente di sanare alcune violazioniamministrative. Il decreto è ispirato a un cambio di paradigma nel rapporto tra autorità amministrative che svolgono attività di accertamento e soggetti controllati: alla logica sanzionatoria e repressiva, ne viene preferita una di collaborazione tra amministrazione ed attività economiche, che premia i comportamenti virtuosi e previene lacommissione di illeciti e l’irrogazione di sanzioni.
In concreto, l’art. 6, D.Lgs. n. 103/2024 ha introdotto:
1.una procedura di diffida che consenta alle attività economiche di evitare l’irrogazione della sanzione ove adempiano, nel termine prescritto, alle prescrizioni dell’amministrazione ed elidano le conseguenze pericolose o dannose dell’illecito;
2. la previsione dell’ errore scusabile, mutuato dall’articolo 3, comma 2, legge n. 689/1981, che ricorre quando laviolazione per cui la legge prevede una sanzione amministrativa è commessa in assenza di colpa imputabile altrasgressore, considerato quindi esente da responsabilità.
RENTRI: le ultime novità
Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti è stato istituito dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, che ne ha dettato i principiorganizzativi. Vediamo qual è lo stato dell’arte e gli adempimenti per i soggetti obbligati
Di cosa si tratta
Sul Rentri (registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) si basa il nuovo metodo di tracciabilità dei rifiuti, unmodello digitale dei documenti sulla movimentazione/trasporto degli stessi, per adempiere alla normativa ambientale(emissione dei formulari di identificazione del trasporto, tenuta dei registri cronologici di c/s), con un monitoraggiocontinuo dei flussi, basato sulla verifica di ogni codice Eer e punto di generazione del rifiuto.
Due sono le sezioni:
1. anagrafica - dati dei soggetti iscritti e specifiche autorizzazioni;
2. tracciabilità - dati ambientali sugli adempimenti (artt. 190 e 193, D. Lgs. n. 152/2006) e dati circa i percorsi dei mezzidi trasporto, ove previsto.
Il nuovo decreto
Il riferimento normativo è il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (di seguito “decreto”), che disciplina il moderno sistema ditracciabilità dei rifiuti. Il decreto è entrato in vigore il 15 giugno 2023 ed è stato previsto un periodo transitorio per iscriversi e adeguarsi allanuova disciplina da parte delle imprese e degli enti obbligati, in base a tipologia e dimensioni.
Chi ha l’obbligo di iscriversi
Il nuovo decreto elenca i soggetti obbligati ad aderire al Rentri:
enti/imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
produttori di rifiuti pericolosi;
enti/imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o operanti in qualità di commercianti/intermediari degli stessi;
consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
soggetti (art. 189, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006) con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
I soggetti non obbligati o per i quali non decorra ancora l’obbligo possono iscriversi volontariamente e cancellarsi in ognimomento, con effetto dall’anno successivo. Sono esonerati dall’obbligo gli imprenditori agricoli (art. 2135, codice civile)che non producono rifiuti pericolosi.
quando deve farlo?
Il periodo transitorio per iscriversi al Rentri prevede un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi, calcolati dall’entrata invigore del decreto, in funzione della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati .
Le tempistiche, calcolate dal 15 giugno 2023, sono le seguenti:
enti/imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti dal diciottesimomese ed entro i 60 giorni successivi;
enti/imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti, dal ventiquattresimomese ed entro i 60 giorni successivi;
altri produttori dal trentesimo mese ed entro i 60 giorni successivi.
Il numero dei dipendenti si calcola sui presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Il nuovo formulario di identificazione dei rifiuti
Con l’art. 5, D.M. n. 59/2023, viene approvato il nuovo modello di Fir , consultabile nell’ allegato II al regolamento. L’emissione del Fir spetta al produttore/detentore del rifiuto o, su sua richiesta, sarà il trasportatore a emetterlo ecompilarlo. I produttori di rifiuti non iscritti al Rentri gestiscono il Fir ancora in formato cartaceo , vidimato digitalmentecon le modalità indicate all’art. 6, comma 2, D.M. n. 59/2023.
Il Fir stampato in due copie su fogli A4 sarà compilato, datato e firmato dal produttore/detentore e trasportatore nelleparti di propria competenza: una rimane al produttore/detentore, l’altra consegnata dal trasportatore all’impianto didestino dove l’addetto provvede alla chiusura restituendone copia al trasportatore, che ne trasmetterà copia alproduttore/detentore e/o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto con consegna diretta, Pec o altri serviziresi disponibili dal Rentri.
I nuovi format del registro c/s e dei Fir dovranno essere utilizzati da tutti a partire dal 13 febbraio 2025 , a prescinderedalla tempistica con cui è prevista l’iscrizione al Rentri; inoltre, sui nuovi registri saranno indicati solo i movimentisuccessivi al 13/02/2025.
Benefici e problematiche
Un aspetto che merita attenzione è, per le aziende, l’accesso al sistema Rentri tramite Spid (sistema pubblico di identitàdigitale), usando in modo appropriato le credenziali. Mentre il rappresentante legale può accreditare l’impresa usando ilproprio Spid, gli incaricati autorizzati devono avere identità digitali proprie, come Spid, Cns o Cie . Quindi, un incaricatopuò operare in nome dell’azienda, ma solo se è dotato di un dispositivo di identità digitale intestato a lui personalmente.
Così, non solo si protegge l’accesso alle informazioni sensibili, ma si assicura che ogni operatore sia chiaramenteidentificato e autorizzato a compiere azioni specifiche all’interno del sistema.
Tra i benefici vi è la centralizzazione delle informazioni, facilitando il controllo e la supervisione da parte delle autoritàcompetenti e la trasparenza ed efficienza , riducendo potenzialmente il rischio di pratiche illecite o di gestione nonconforme alle normative ambientali.
Purtroppo, non mancano le criticità, legate più che altro al clima di incertezza. I costi associati all’accreditamento e allagestione annuale rappresentano un onere significativo per le aziende, soprattutto per quelle di dimensioni più ridotte ocon una catena di produzione complessa. Inoltre, è necessario un “addestramento” del personale sull’uso corretto delleidentità digitali e delle procedure di registrazione, che può richiedere risorse aggiuntive e tempo.
I primi a iscriversi
Aziende ed enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e datrattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti saranno i soggetti interessati dall’iscrizione al Rentri nelperiodo che intercorre fra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 .
Gli obblighi che decorrono dal 13 febbraio 2025 sono:
tenere il registro di c/s in formato digitale con il nuovo modello;
trasmettere al Rentri i dati del registro di c/s;
emettere, se produttori, i Fir in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
i trasportatori restituire ai produttori la copia completa del Fir cartaceo
Gli obblighi che decorrono dal 13 febbraio 2026 sono:
emettere, se produttori, i Fr in formato digitale;
trasmettere al Rentri i dati dei Fir riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale;
gli impianti restituire ai produttori la copia del Fir in formato digitale.
I pagamenti
Terminata l’iscrizione, l’utente procedere al pagamento, per ogni unità locale, di:
diritto di segreteria: 10€
contributo annuo in relazione a:
imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, con più di 50 dipendenti /100€ il primoanno/60€ anni successivi;
imprese o enti produttori di rifiuti con più di 10 e meno di 50 dipendenti/50€ il primo anno/30€ anni successivi;
tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi/15€ il primo anno/10€ anni successivi.
Il versamento del contributo annuale deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.